Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
          Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici 
                   delle pubbliche amministrazioni 
 
  1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di
euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita'  del  medesimo  Fondo,
una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a  condizioni
di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI)  che,  sono
in difficolta' nella restituzione delle rate  di  finanziamenti  gia'
contratti con banche e intermediari finanziari  e  sono  titolari  di
crediti  nei  confronti  delle  pubbliche  Amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  certificati  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   3-bis,   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  2. La garanzia  della  sezione  speciale  di  cui  al  comma  1  e'
rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla  PMI  beneficiaria  da
una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
non gia' coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti  da  ipoteca
sugli  immobili  aziendali,  classificati  dalla   stessa   banca   o
intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  come  risultante  dalla
Centrale dei rischi della Banca d'Italia. 
  3. La garanzia della sezione speciale copre nella  misura  indicata
dal decreto di cui al comma 7,  comunque  non  superiore  all'80  per
cento e fino a un importo massimo garantito  di  euro  2.500.000,  il
minore tra: 
  a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2,  non  rimborsato
dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta  di
garanzia,  maggiorato  degli  interessi,  contrattuali  e  di   mora,
maturati sino alla predetta data e 
  b)  l'ammontare  dei  crediti   certificati   vantati   dalla   PMI
beneficiaria verso  la  pubblica  amministrazione,  risultanti  dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64. 
  4.  La  garanzia  della  sezione  speciale  e'   subordinata   alla
sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario  e  la  PMI
beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20  anni,
per il rientro del finanziamento, di  cui  al  comma  2,  oggetto  di
garanzia. 
  5. La garanzia della sezione speciale  puo'  essere  escussa  dalla
banca o intermediario finanziario solo in caso di  mancato  rispetto,
da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano  di
rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia  comporta  in  ogni
caso un  rimborso  non  superiore  all'80  per  cento  della  perdita
registrata  dalla  banca  o  dall'intermediario.  La  garanzia  della
sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto
pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di  cui
alla lettera b) del comma 3. 
  6. La garanzia della sezione speciale  e'  concessa  a  fronte  del
versamento  alla  medesima  sezione,   da   parte   della   banca   o
intermediario, di un premio in linea con  i  valori  di  mercato.  Il
predetto premio di garanzia puo' essere  posto  a  carico  della  PMI
beneficiaria in misura non superiore a un  quarto  del  suo  importo,
restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente. 
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di  ammissibilita'
e disposizioni di carattere generale del Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni  e  i
limiti per la concessione, escussione e liquidazione  della  garanzia
della sezione speciale, nonche' i casi di  revoca  della  stessa.  Lo
stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere  sulle
risorse della sezione speciale e i parametri per definire  il  premio
in linea con i valori di mercato della garanzia. 
  8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  7  e'
condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione  europea,
ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. 
  (( 8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  di
quelli di  cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»; 
  b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti: 
  «52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere  dal
periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui
al comma 52-bis. 
  52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi  sono  individuate
misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei
confronti dei soggetti che svolgono  con  modalita'  non  commerciali
attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi
di  solidarieta'  e  sussidiarieta'.  E'  assicurato  il   necessario
coordinamento con le disposizioni del codice del  Terzo  settore,  di
cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117». 
  8-ter. Ai maggiori oneri di  cui  al  comma  8-bis,  pari  a  118,4
milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno
2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307;
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di  euro
per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 748, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145;
quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro  a
decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta di seguito l'art. 2, comma 100, lettera a)
          della  L.   23   dicembre   1996,   n.   662   (Misure   di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a)
          una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il
          finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso  il
          Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo  di  assicurare  una
          parziale assicurazione ai crediti concessi  dagli  istituti
          di credito a favore delle piccole e medie imprese.». 
              - Si riporta di seguito l'art. 1 comma 2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
              «Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              -  Si  riporta   l'articolo   9,   comma   3-bis,   del
          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale). 
              «Art.   9.   Rimborsi    fiscali    ultradecennali    e
          velocizzazione,  anche  attraverso  garanzie   della   Sace
          s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a. 
              Omissis. 
              3-bis. Su istanza del creditore  di  somme  dovute  per
          somministrazioni,   forniture,   appalti   e    prestazioni
          professionali,  le  pubbliche   amministrazioni,   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 certificano, nel rispetto  delle  disposizioni
          normative  vigenti  in  materia  di  patto  di   stabilita'
          interno, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di
          ricezione dell'istanza, se il relativo credito  sia  certo,
          liquido ed  esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al
          creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di
          banche  o  intermediari   finanziari   riconosciuti   dalla
          legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova
          istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad  acta,
          con  oneri  a  carico  dell'ente  debitore.  La  nomina  e'
          effettuata dall'Ufficio centrale  del  bilancio  competente
          per le certificazioni di pertinenza  delle  amministrazioni
          statali  centrali,  degli  enti  pubblici   non   economici
          nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo  30
          luglio 1999, n. 300; dalla  Ragioneria  territoriale  dello
          Stato competente per territorio per  le  certificazioni  di
          pertinenza  delle  altre  amministrazioni.  Ferma  restando
          l'attivazione   da   parte   del   creditore   dei   poteri
          sostitutivi,   il   mancato   rispetto   dell'obbligo    di
          certificazione o il diniego non motivato di certificazione,
          anche   parziale,   comporta   a   carico   del   dirigente
          responsabile   l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui
          all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8  aprile  2013,
          n. 35, convertito con modificazioni dalla  legge  6  giugno
          2013, n. 64. La pubblica amministrazione di  cui  al  primo
          periodo che risulti  inadempiente  non  puo'  procedere  ad
          assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento  fino
          al permanere dell'inadempimento. La  cessione  dei  crediti
          oggetto   di   certificazione    avviene    nel    rispetto
          dell'articolo 117 del codice di cui al decreto  legislativo
          12  aprile  2006,  n.  163.  Ferma   restando   l'efficacia
          liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto,  si
          applicano gli articoli 5, comma 1,  e  7,  comma  1,  della
          legge 21 febbraio  1991,  n.  52.  La  certificazione  deve
          indicare obbligatoriamente la data prevista  di  pagamento.
          Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono  essere
          integrate  a  cura  dell'amministrazione   utilizzando   la
          piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del
          citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della
          data prevista per il pagamento.». 
              - Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia
          bancaria e creditizia) 
              «Art. 106. Albo degli intermediari finanziari 
              1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico
          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto
          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari
          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. 
              2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli
          intermediari finanziari possono: 
              a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di
          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
              b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58; 
              c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente
          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o
          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla
          Banca d'Italia. 
              3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.». 
              -Si riporta l'articolo 7  del  decreto-legge  8  aprile
          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
          giugno 2013, n. 64. (Disposizioni urgenti per il  pagamento
          dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il
          riequilibrio finanziario degli enti  territoriali,  nonche'
          in materia di versamento di tributi degli enti locali): 
              «Art.  7.  Ricognizione  dei  debiti  contratti   dalle
          pubbliche amministrazioni 
              -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  ai  fini  della
          certificazione delle  somme  dovute  per  somministrazioni,
          forniture  e  appalti  e  per   obbligazioni   relative   a
          prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9,  commi
          3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n.  2  e  dell'articolo   12,   comma   11-quinquies,   del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  aprile   2012,   n.   44,
          provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica  per
          la gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni,
          predisposta dal Ministero dell'economia e delle  finanze  -
          Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi
          dell'articolo 4 del decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 25 giugno 2012, come modificato  dal  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre  2012
          e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze 22 maggio 2012, come modificato  dal  decreto
          del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24  settembre
          2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto. 
              -  2.  La  mancata  registrazione   sulla   piattaforma
          elettronica entro il termine di cui al comma 1 e' rilevante
          ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione   della
          performance  individuale  dei  dirigenti   responsabili   e
          comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare  ai
          sensi degli articoli 21 e 55, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti
          responsabili sono assoggettati, altresi', ad  una  sanzione
          pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella
          registrazione sulla piattaforma elettronica. 
              - 3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e'
          effettuata   esclusivamente   mediante    la    piattaforma
          elettronica di cui al medesimo comma 1. 
              - 4. Ferma restando la  possibilita'  di  acquisire  la
          certificazione  di  somme  dovute   per   somministrazioni,
          forniture  e  appalti  e  per   obbligazioni   relative   a
          prestazioni professionali dalle  pubbliche  amministrazioni
          secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  25  giugno   2012,   come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 19 ottobre 2012 e di cui al  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  22  maggio   2012,   come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze 24 settembre  2012,  le  pubbliche  amministrazioni
          debitrici di cui al comma 1 comunicano  a  partire  dal  1°
          giugno 2013 ed entro il  termine  del  15  settembre  2013,
          utilizzando la  piattaforma  elettronica  per  la  gestione
          telematica del rilascio  delle  certificazioni  di  cui  al
          medesimo comma  1,  l'elenco  completo  dei  debiti  certi,
          liquidi ed esigibili, maturati alla data  del  31  dicembre
          2012,  che  non   risultano   estinti   alla   data   della
          comunicazione   stessa,   con   l'indicazione   dei    dati
          identificativi  del  creditore.  La  comunicazione  avviene
          sulla  base  di  un  apposito  modello  scaricabile   dalla
          piattaforma  elettronica,  nel  quale  e'   data   separata
          evidenza  ai   crediti   gia'   oggetto   di   cessione   o
          certificazione.     Il     creditore     puo'     segnalare
          all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile  per
          il rispetto del termine di cui al primo periodo,  l'importo
          e  gli  estremi  identificativi  del  credito  vantato  nei
          confronti della stessa. 
              -  4-bis.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2014,   le
          comunicazioni  di  cui  al  comma  4,  relative  all'elenco
          completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili  alla  data
          del 31 dicembre  di  ciascun  anno,  sono  trasmesse  dalle
          amministrazioni pubbliche per il tramite della  piattaforma
          elettronica entro il 30  aprile  dell'anno  successivo.  In
          caso di inadempienza, si applica ai dirigenti  responsabili
          la sanzione di cui al comma 2. 
              - 5. Il mancato adempimento da  parte  delle  pubbliche
          amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma
          4 rileva ai fini  della  misurazione  e  della  valutazione
          della performance individuale dei dirigenti responsabili  e
          comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare  ai
          sensi degli articoli 21 e 55, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              - 6. Per i crediti diversi da quelli  gia'  oggetto  di
          cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma
          4  equivale  a  certificazione   del   credito   ai   sensi
          dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 gennaio 2009,  n.  2  e  dell'articolo  12,  comma
          11-quinquies,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44. La certificazione di cui al  periodo  precedente  si
          intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  del
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25
          giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica   Italiana   2   luglio   2012,   n.   152.   Le
          amministrazioni pubbliche di cui al comma  1  del  presente
          articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle
          esclusioni dai vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno
          previste  ai  commi  1  e  7  dell'articolo   1   e   dalle
          anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui  al  comma
          10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte  dei
          debiti  ovvero  per  la  totalita'  di  essi,  in  sede  di
          comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per  tali
          debiti  la  certificazione  si   intende   rilasciata   con
          apposizione della data di pagamento, anche  ai  fini  della
          compensazione  ai  sensi   degli   articoli   28-quater   e
          28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni.  In
          relazione  alle  esclusioni  dai  vincoli  del   patto   di
          stabilita' interno  nonche'  alle  anticipazioni,  definite
          successivamente   all'effettuazione   della   comunicazione
          prevista dal comma 4 del presente  articolo,  le  pubbliche
          amministrazioni interessate possono aggiornare la  predetta
          comunicazione  limitatamente  all'apposizione  della   data
          prevista per il pagamento dei debiti fino  a  quel  momento
          comunicati senza apposizione di data. Le date di  pagamento
          indicate nella comunicazione non sono modificabili in  sede
          di aggiornamento. (50) 
              -  7.  In  caso  di  omessa,   incompleta   o   erronea
          comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno
          o   piu'   debiti,    il    creditore    puo'    richiedere
          all'amministrazione stessa di  correggere  o  integrare  la
          comunicazione del debito di cui  al  comma  4.  Decorsi  15
          giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza  che
          l'amministrazione  abbia  provveduto  ovvero  espresso   un
          motivato diniego, il creditore puo' presentare  istanza  di
          nomina di un Commissario ad acta, mediante  la  piattaforma
          elettronica, secondo le modalita' di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze  19  ottobre  2012  e  al  decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  22  maggio   2012,   come
          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze   24   settembre   2012,   con   oneri   a   carico
          dell'amministrazione debitrice. 
              -  7-bis.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma   1,
          contestualmente  al   pagamento   dei   debiti   comunicati
          attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4,
          provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del
          pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato
          dei  debiti.  In  caso  di  mancato  adempimento  a  quanto
          previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di
          cui al comma 5. (51) 
              - 7-ter. Le amministrazioni  pubbliche  individuate  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle
          di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della
          comunicazione  prevista   dal   comma   4,   provvedono   a
          registrarsi  sulla  piattaforma  elettronica  entro   venti
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del   presente   decreto.   Per   la   mancata
          registrazione  sulla  piattaforma  elettronica   entro   il
          termine  indicato  nel  primo  periodo  si   applicano   le
          disposizioni  di  cui  al  comma  2.  La  comunicazione  e'
          effettuata entro il 15 settembre 2013  e  si  applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 5 e 7. 
              - 7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito
          internet istituzionale del Ministero dell'economia e  delle
          finanze, sulla base dei dati registrati  nella  piattaforma
          elettronica, sono pubblicati con  cadenza  mensile  i  dati
          relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di  cui  ai
          commi 4 e 4-bis. 
              8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e  gli
          intermediari  finanziari  autorizzati,   per   il   tramite
          dell'Associazione   Bancaria   Italiana,   comunicano    al
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          tesoro l'elenco  completo  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
          esigibili  nei  confronti  di   pubbliche   amministrazioni
          maturati alla data del 31  dicembre  2012  che  sono  stati
          oggetto di cessione in  favore  di  banche  o  intermediari
          finanziari  autorizzati,   con   l'indicazione   dei   dati
          identificativi   del    cedente,    del    cessionario    e
          dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra  cessioni
          pro-soluto e cessioni pro-solvendo. 
              - 9. Nel rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica
          stabiliti  con  il  Documento  di  economia  e  finanza  ed
          eventualmente  modificati  dalla  Nota  di   aggiornamento,
          previa  intesa  con  le  Autorita'  europee,  la  legge  di
          stabilita' per  il  2014,  puo'  autorizzare  il  pagamento
          mediante assegnazione di titoli di Stato dei  debiti  delle
          amministrazioni pubbliche  che  hanno  formato  oggetto  di
          cessione pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre  2012
          da parte dei creditori in favore di banche  o  intermediari
          finanziari disciplinati dalle leggi in materia  bancaria  e
          creditizia  di  cui  al  comma  8  ovvero  puo'   prevedere
          l'effettuazione  di  operazioni   finanziarie   finalizzate
          all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili  delle
          pubbliche amministrazioni. 
              - 9-bis. Alla Nota di aggiornamento  del  Documento  di
          economia  e  finanza  2013  e'   allegata   una   relazione
          sull'attuazione del  presente  decreto.  La  relazione  da'
          conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle  pubbliche
          amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2,  3
          e 5, nonche' degli  esiti  dell'attivita'  di  ricognizione
          svolta ai sensi del presente articolo. La relazione  indica
          altresi'  le  iniziative   eventualmente   necessarie,   da
          assumere anche con la legge di stabilita' per il  2014,  al
          fine  di  completare  il   pagamento   dei   debiti   delle
          amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi
          inclusi   i   debiti   per   obbligazioni    giuridicamente
          perfezionate  relativi   a   somministrazioni,   forniture,
          appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali  non
          sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche
          mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello
          Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti
          a banche e ad altri intermediari finanziari,  nel  rispetto
          dei saldi programmati di finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988,  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri) 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              Omissis. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  108  del  Trattato
          sul funzionamento dell'Unione europea 
              - «Articolo 108. 
              - La Commissione procede con gli Stati membri all'esame
          permanente dei regimi di aiuti esistenti in  questi  Stati.
          Essa propone a questi ultimi le opportune misure  richieste
          dal graduale  sviluppo  o  dal  funzionamento  del  mercato
          interno. 
              - 2. Qualora la Commissione, dopo  aver  intimato  agli
          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati
          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi
          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma
          dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato. 
              Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale
          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o
          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente
          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli
          articoli 258 e 259. 
              A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,
          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,
          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve
          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga
          alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
          all'articolo   109,    quando    circostanze    eccezionali
          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia
          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello
          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo. 
              Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro
          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione
          delibera. 
              - 3. Alla Commissione sono comunicati, in  tempo  utile
          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a
          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto
          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma
          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la
          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato
          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure
          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una
          decisione finale. 
              -  4.  La   Commissione   puo'   adottare   regolamenti
          concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali  il
          Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che
          possono  essere  dispensate  dalla  procedura  di  cui   al
          paragrafo 3 del presente articolo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  34  e  52
          della legge 30 dicembre 2018 n 145 (legge  di  Bilancio  di
          previsione per l'anno finanziario 2019) : 
              «34. Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono
          cumulabili con altri benefici  eventualmente  concessi,  ad
          eccezione di  quelli  che  prevedono  regimi  forfetari  di
          determinazione del reddito.» 
              «52. La determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il
          periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2018 e' effettuata considerando quale imposta  del
          periodo  precedente  quella  che  si  sarebbe   determinata
          applicando la disposizione di cui al comma 51.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
              «5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 748  della
          legge  30  dicembre  2018  n  145  (legge  di  Bilancio  di
          previsione per l'anno finanziario 2019). 
              «748.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito  un  fondo,  con
          una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019,  di  euro
          16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452  per  l'anno
          2021,  di  euro  29.962.452  per  l'anno  2022,   di   euro
          29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452  per  l'anno
          2024,  di  euro  39.516.452  per  l'anno  2025,   di   euro
          34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452  per  l'anno
          2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,
          da  destinare  al  finanziamento  di  nuove  politiche   di
          bilancio  e  al  rafforzamento  di  quelle  gia'  esistenti
          perseguite dai Ministeri.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190 
              «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».